Guida IMU

Informativa IMU Camisano

Descrizione

Nuovo modello dichiarazione IMU/IMPi 

Con decreto del MEF in data 29.07.2022 sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
La dichiarazione CARTACEA o TELEMATICA deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2021 DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2022.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono invece tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, un altro modello denominato “Dichiarazione IMU/TASI ENC”, da presentare a sua volta entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. L'art. 1, comma 770, della L. n. 160/2019 prevede espressamente che tale dichiarazione debba poi essere presentata ogni anno. Nelle more dell'adozione della nuova modulistica dichiarativa, da prevedersi con apposito provvedimento, tali enti continueranno ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014.

L’obbligo dichiarativo è ormai previsto per casistiche residuali; nelle istruzioni ministeriali sono indicati i casi in cui la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata. 

La disciplina sanzionatoria
La sanzione, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista dall’art. 1, c. 775 della L. n. 160/2019 nella misura dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Il medesimo comma disciplina anche la sanzione per i casi di infedele dichiarazione, prevista dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Entrambe le sanzioni sono riducibili ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale. Si ricorda che la Suprema Corte ha ribadito più volte che «qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno»; in difetto, la violazione di questo obbligo comporta «l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo», perché vi è autonomia dei singoli periodi d'imposta. Un’ultima considerazione riguarda la dichiarazione “tardiva”, da presentarsi nel «rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso», cui fanno cenno le istruzioni della nuova dichiarazione IMU; sul punto si ritiene che nulla cambi rispetto al passato, considerato che l’unica disposizione del ravvedimento operoso in materia di dichiarazioni è quella contenuta nell’art. 13, c. 1, lett. c) del D.lgs. 472/1997, che prevede la possibilità di sanare la violazione solo entro il termine di 90 giorni, mentre le altre sono riferite ai versamenti.

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Pagina aggiornata il 27/03/2024