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Matrimonio civile

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Tassonomia argomenti: 
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Matrimonio civile

Tipologia Servizio: 
Servizio
Descrizione dei destinatari: 

unione sancita legalmente. Si celebra a Pubblicazioni avvenute (Vedi scheda Pubblicazioni di Matrimonio) nella Casa Comunale di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile che per ricevere la dichiarazione degli sposi e dichiarare la loro unione in Matrimonio deve cingere la fascia tricolore.
La data di matrimonio si concorda con l'Ufficiale dello Stato Civile anche all'atto delle pubblicazioni. Il matrimonio può essere celebrato trascorsi i tre giorni successivi agli otto giorni di Pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione e, comunque, non oltre 180 giorni.
Se i futuri sposi intendono contrarre matrimonio in altro Comune, devono comunicarlo all'atto delle pubblicazioni per il rilascio della delega.
I futuri sposi devono presentarsi il giorno della celebrazione del matrimonio accompagnati da due testimoni a loro scelta, anche fra parenti purché maggiori di età, tutti con documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli sposi devono dichiarare quale regime intendono istaurare (comunione o separazione dei beni, vedi scheda) e eventuale riconoscimento di figli naturali.

Chi può presentare: 

Possono unirsi in Matrimonio tutti i cittadini che siano in possesso di valido certificato di eseguita pubblicazione, italiani e stranieri, di stato libero e maggiorenni. I minorenni che hanno compiuto i 16 anni devono ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale dei minori.

Come si fa: 

La richiesta è in forma verbale all'Ufficiale dello Stato Civile che attiverà tutte le pratiche necessarie.

Costi: 

Contribuzione: Nessuna.

Tempi di rilascio: Visti tutti i documenti acquisiti dall'ufficio, l'Ufficiale dello Stato Civile cinto della sciarpa tricolore, celebra il matrimonio. Chiede agli stessi, alla presenza dei testimoni, se intendono prendersi come legittimi sposi ed a risposta affermativa ne dichiara l'unione. Dopodichè, sempre alla presenza dei testimoni, legge agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri reciproci, all'indirizzo della vita familiare, alla residenza della famiglia e ai doveri verso i figli. Al momento del matrimonio viene redatto l'atto che, finita la cerimonia, viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel limite del possibile, i matrimoni vengono concordati con i futuri sposi nei giorni e negli orari da loro preferiti. Celebrato il matrimonio, se gli sposi, o uno di essi risiede in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette nel giorno successivo alla eseguita celebrazione, copia autentica dell'atto di matrimonio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi ai fini della trascrizione, da avviso agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.

Validità: L'unione in matrimonio perdura fino allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarato con sentenza del Tribunale. La sentenza sarà esecutiva a trenta giorni dalla notifica ed efficace a tutti gli effetti civili dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Normativa di Riferimento:

  • D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 - Ordinamento Stato Civile
  • Codice Civile
Informazioni Ultima modifica: 23/01/2020 - 17:53